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Dal licenziamento per chi resta a casa alla possibilità di lavorare per chi è in cassa integrazione.
La Camera sta per approvare il nuovo “collegato lavoro”, che introduce importanti novità in particolare sui licenziamenti per giusta causa per chi resta a casa e non va a lavorare (che non potrà più ottenere la Naspi) e sul lavoro durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Il provvedimento dovrà poi passare al Senato per la sua definitiva approvazione. Vediamo dunque quali sono le novità del nuovo decreto sul lavoro, un provvedimento che si compone di 33 articoli complessivi.
Dimissioni automatiche senza Naspi per chi non si presenta al lavoro
Sino ad oggi i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) prevedevano il licenziamento per giusta causa nei confronti dei lavoratori assenti ingiustificati (con un termine di assenza definito, caso per caso, dal singolo contratto). Con la conseguenza che il dipendente poteva poi prendere l’assegno di disoccupazione (Naspi). Con la riforma non sarà più così. Si parlerà, in questi casi, di dimissioni per “fatti concludenti”. In particolare, se l’assenza ingiustificata del lavoratore dovesse protrarsi oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne darà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore.
La conseguenza più impattante è che il dipendente non potrà più ottenere la Naspi, essendo il suo comportamento qualificato come dimissioni volontarie e non come giusta causa di licenziamento.
Lavoro durante la Cassa integrazione
Il decreto introduce la possibilità di lavorare durante il periodo di cassa integrazione. Tuttavia, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante questo periodo di integrazione salariale, non avrà diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha richiesto la cassa integrazione.
Durata minima del periodo di prova
Viene introdotta una nuova regola per la durata del periodo di prova nei contratti a termine, stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro (tale periodo non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i contratti fino a sei mesi, e a 30 giorni per quelli di durata compresa tra sei mesi e un anno).
Modalità telematica in sede sindacale
Con la norma del collegato Lavoro, integrata con il riferimento all’articolo 411 cod. proc. civ., si prevede adesso la parificazione nella possibilità di utilizzare la modalità telematica anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro.
Somministrazione: non più limiti di durata alle missioni
In caso di impiego di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro e inviati in missione a termine presso aziende utilizzatrici, viene meno il limite di durata della missione (che potrà quindi superare i 24 mesi).
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