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Asseverazioni e bonus edilizi: qual è la responsabilità del tecnico? #finsubito prestito immediato


Per accedere ad alcune detrazioni edilizie, i professionisti
scesi in campo per la realizzazione dell’intervento agevolato
devono certificarne i dettagli tecnici. È il caso, innanzitutto,
del Superbonus, che impone il deposito di asseverazioni specifiche,
previsto come vero e proprio requisito per fruirne
correttamente.

Bonus edilizi e asseverazioni: obblighi e responsabilità dei
tecnici

A disporlo è l’art. 119, co. 13 del DL 34/2020, che prevede di
trasmettere all’ENEA una certificazione sull’effettivo
conseguimento dell’efficientamento energetico e, in caso di lavori
antisismici, il deposito di tutte le asseverazioni già previste per
il Sismabonus ordinario, regolate dal DM 58/2017.

Gli obblighi sono molti e squisitamente tecnici, e dal loro
rispetto dipende il buon esito dell’intera pratica edilizia,
compresa la corretta spettanza dell’agevolazione. Di conseguenza,
anche i rischi – persino penali – sono molti. È chiaro, cioè, che
un errore del tecnico nel “confezionare” le asseverazioni può
comportare problemi non indifferenti, e soprattutto complessi da
gestire sul piano legale.

Quello della responsabilità dei tecnici è infatti un tema
spinoso, considerato che per il Superbonus e per le sue
asseverazioni è prevista una fattispecie criminosa specifica. Le
incertezze a cui apre, peraltro, mettono in difficoltà anche
rispetto ai nuovi obblighi comunicativi imposti dal DPCM 17
settembre, per i quali è arduo delineare i profili di
responsabilità.

Il reato di falsa asseverazione

Particolare incertezza interpretativa ha creato la nuova
fattispecie criminosa contenuta nel reato di false asseverazioni.
Questa figura specifica può essere individuata solo nei confronti
dei c.d. “tecnici abilitati”, secondo la definizione data dal MISE
con il Decreto 6 agosto 2020. Ad introdurla, nel dettaglio, è stato
il DL 4/2022 (“Sostegni-ter”), che ha aggiunto all’art. 119 del DL
34/2020 il co. 13-bis.1. Quest’ultimo dispone che “il tecnico
abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e
all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni
false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti
tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
50.000 euro a 100.000 euro”
.

Il falso colposo

Innanzitutto, dunque, è colpita da sanzione la falsità
dell’asseverazione. Sul pratico, l’esposizione di informazioni
false si ha con l’inserimento nell’asseverazione di elementi non
veritieri su dati, misure, qualità degli interventi, costo
complessivo, classificazione sismica, possesso della polizza
assicurativa, etc.

Tuttavia, se per l’esposizione di informazioni false e per la
falsa attestazione della congruità della spesa occorre la condotta
specifica e cosciente nella commissione del reato, la menzione
dell’omissione di informazioni rilevanti porta maggiori dubbi.
Potrebbe trattarsi, cioè, di una fattispecie di “falso colposo”, la
quale però non ha rilievo penale. In tali termini, ad esempio, si è
espressa la Corte di Cassazione nella sua relazione n. 31 del 7
giugno 2022, specificando che in questo caso la condotta (dovuta a
negligenza o imperizia) è passibile della sola sanzione
amministrativa.

DPCM 17 settembre 2024: i nuovi obblighi per i tecnici

Quanto appena illustrato, comunque oggetto di incertezze, si
scontra poi con l’ennesimo nuovo adempimento richiesto in relazione
al Superbonus. Il DPCM 17 settembre 2024 ha infatti introdotto
nuove asseverazioni, contenenti informazioni aggiuntive, e da
inoltrare al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche
(PNCS) in caso di lavori antisismici agevolati.

Ancora una volta i tecnici devono scendere in campo, dichiarando
dati sotto la propria responsabilità. Tuttavia, trattandosi di
obblighi nuovi e “imprevisti”, può capitare che essi siano chiamati
ad adempiere dopo il termine del rapporto contrattuale con il
proprio (ex) cliente. Nel caso in cui la pratica edilizia sia già
stata chiusa, perché i lavori Superbonus sono stati terminati, ad
esempio, nei primi mesi del 2024, è naturale che detto rapporto si
sia esaurito, essendo anche state emesse le fatture a saldo.

Cosa accade, dunque, in termini di responsabilità? A tutela
tanto del beneficiario del bonus, quanto del tecnico, è
consigliabile aprire un nuovo rapporto contrattuale. Anche perché,
è bene sottolinearlo, per quanto il DPCM preveda la responsabilità
del tecnico asseveratore, non è detto che la compilazione delle
nuove comunicazioni si possa intendere come un automatismo.

È evidente, cioè, che il soggetto tenuto è il beneficiario, e
che egli ben potrebbe scegliere di “evitare” l’inoltro dei nuovi
dati, assumendosi il rischio di incorrere nelle sanzioni previste.
In tali casi, non sembra che il professionista abbia alcun dovere
di procedere all’inoltro, dovere che sorge a seguito del
conferimento dell’incarico e che farebbe scattare, solo allora, la
sua responsabilità in termini di falsa asseverazione.

Polizza assicurativa: le incertezze sull’obbligo

Ma le incertezze sul rapporto tra responsabilità professionale e
nuovi obblighi non finiscono qui.

Proprio per “coprirsi” dai rischi in termini di responsabilità
che ogni tecnico corre, è normale che questo accenda una polizza
assicurativa. Dato che le nuove comunicazioni sono firmate dai
professionisti sotto la loro responsabilità, non stupisce allora
che il form sul PNCS richieda di dichiarare il possesso della
polizza assicurativa specifica per il Superbonus, in ottemperanza
all’art. 119, co. 14 del DL 34/2020.

Da un lato, tale elemento porta a pensare che detta polizza
debba essere valida e attiva al momento dell’inoltro (cosa comunque
non scontata), tutelando così il professionista. Ma dall’altro, una
FAQ pubblicata sul sito del PNCS specifica che “l’inserimento
sul portale dell’allegato “B”
(a carico del progettista, ndr.)
deve avvenire in maniera conforme a quanto già consegnato agli
Enti preposti. Ciò non impone alcun obbligo di copertura
assicurativa per le pratiche pregresse al momento di inserimento
sul Portale”
.

Tralasciando l’evidente contraddizione che emerge, cosa accade
dunque se in tale caricamento il tecnico compie errori? Le nuove
comunicazioni obbligatorie, insomma, scoperchiano il tema della
responsabilità professionale, essendo giunte – come spesso accade –
in assenza di chiarimenti sufficienti.

A cura di

Cristian Angeli,
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia

info@cristianangeli.it

Antonio Petillo,
avvocato esperto di responsabilità professionale e diritto
assicurativo

studiolegaleantoniopetillo@gmail.com





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