Oggi, lunedì 23 settembre, è l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle. Per chi non paga, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e i soldi già pagati saranno considerati a titolo di acconto sul debito residuo
Oggi, lunedì 23 settembre, è l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle. Per chi non versa la rata, per chi paga oltre questo termine ultimo oppure per chi versa un ammontare inferiore a quanto dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e i soldi già pagati saranno considerati a titolo di acconto sul debito residuo.
La scadenza
La scadenza della quinta rata della Rottamazione-quater, come ha ricordato l’Agenzia delle entrate-Riscossione, era stata posticipata dal decreto legislativo correttivo sugli adempimenti e il concordato (il n.108/2024): il termine era stato spostato dal 31 luglio al 15 settembre. Tuttavia, considerando i giorni di tolleranza previsti per legge, saranno considerati in regola i pagamenti che verranno effettuati entro oggi, 23 settembre.
Dove si può pagare
Il pagamento può essere effettuato in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a pagoPa, sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
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La Definizione agevolata
In cosa consiste la Definizione agevolata? Riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono da corrispondere, invece, le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese quindi le cosiddette “maggiorazioni”), né quelle dovute a titolo di aggio.
Le domande
Le domande di adesione da parte dei contribuenti potevano essere presentate entro il 30 giugno 2023 e si poteva scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. In seguito l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento. Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato che, per i versamenti, i contribuenti in regola con le rate precedenti devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla Comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza del 31 luglio 2024.
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