Entro il 23 settembre dovrà essere pagata la 5° rata della rottamazione delle cartelle. Entro giorno 9 settembre invece i residenti dei territori alluvionati dovranno versare la 4° rata. Infatti, tali soggetti godono di una proroga di tre mesi su tutte le scadenze della rottamazione delle cartelle.
Detto ciò, in vista della sempre più probabile rottamazione quinquies è lecito domandarsi se conviene fare i salti mortali per pagare le suddette rate oppure se sia meglio far decadere la pace fiscale e attendere la prossima rottamazione.
La risposta non può che dipendere dal fatto di avere o meno la disponibilità economica per pagare le rate di prossima scadenza ma anche da quello che potrebbe essere la rottamazione quinquies. Sarà più conveniente dell’attuale pace fiscale? Escluderà chi ha già usufruito della rottamazione quater?
Vediamo di dare una risposta a queste domande sulla base di quello che a oggi si sa sulla prossima sanatoria che molto probabilmente sarà inserita nella Legge di bilancio 2025.
Rottamazione cartelle. La scadenza del 23 settembre
Prima di dare una risposta alle suddette domande è necessario riprendere le attuali scadenze della rottamazione quater.
Il Decreto legislativo n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale ha rimandato al 23 settembre la scadenza per il pagamento della quinta rata della rottamazione.
La scadenza iniziale era quella del 31 luglio 2024. Eventuali tardivi, parziali od omessi versamenti determineranno la decadenza della pace fiscale. Ciò che è stato pagato va a deconto sul debito residuo che però sarà maggiorato di sanzioni e interessi.
In precedenza tali importi erano stati annullati per via dell’adesione alla pace fiscale.
Infatti, chi ha presentato domanda di pace fiscale paga:
- l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc.);
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla rottamazione.
Non paga invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Le scadenze per i territori alluvionati
Per i residenti dei territori alluvionati la quarta rata scade il 31 agosto. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza previsti per legge saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 settembre 2024; La quinta rata scade il 31 ottobre. Sempre in considerazione dei 5 giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 novembre 2024.
Dalla rottamazione-quater alla quinquies. Conviene pagare?
In premessa ci siamo chiesti se la prossima rottamazione:
- sarà più conveniente dell’attuale pace fiscale?
- escluderà chi ha già usufruito della rottamazione quater?
Sulla prima domanda. Difficile pensare ad una nuova rottamazione ancora più conveniente di quella attuale che già prevede la cancellazione di sanzioni e interessi. Anzi semmai potrebbero essere ridotti i vantaggi a oggi in essere.
Inoltre, con molta probabilità, al pari della rottamazione-quater anche per la quinquies, saranno escluse le cartelle relative:
- alle risorse proprie tradizionali UE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200 /436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020);
- all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Dunque per tali debiti non ci sarà alcuna rottamazione.
La nuova rottamazione riguarderà anche le multe stradali.
La rottamazione quater non esclude la quinquies
In merito alla seconda domanda, al pari dell’attuale sanatoria, non dovrebbero essere previste preclusioni per chi ha aderito alla quater non paga ma vuole sfruttare per gli stessi debiti la rottamazione quinquies.
Tuttavia, se nel frattempo si decade dalla rottamazione quater, l’ADER potrebbe attivare le procedure esecutive e cautelari quali pignoramenti, ipoteche fermi amministrativi, ecc. Dunque in vista della scadenza del 23 settembre è bene valutare questi elementi.
L’eventuale sospensione di tali procedure avverrebbe solo con la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies che a oggi rappresenta solo una probabilità. O con una richiesta di rateazione. Per alcuni la scelta di pagare la rata della rottamazione è obbligata.
Riassumendo…
- Al 23 settembre scade la 5° rata della rottamazione delle cartelle;
- in vista della prossima rottamazione quinquies si potrebbe valutare la scelta di non pagare;
- ciò comporterebbe però il rischio di subire pignoramenti, ipoteche, ecc.
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