Con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti relativi alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi delle normative vigenti. In particolare, il messaggio affronta le casistiche legate alle prestazioni di esodo regolate dall’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dall’articolo 41 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, oltre che agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 26 dello stesso decreto.
Prestazioni di esodo e contributi successivi alla cessazione
L’INPS ha chiarito che le prestazioni di esodo possono essere oggetto di ricostituzione qualora, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, emergano retribuzioni o contributi che non erano stati considerati al momento della liquidazione iniziale della prestazione. Tra i casi più comuni vi è l’accredito figurativo per il servizio militare o la presentazione tardiva di una domanda di riscatto o ricongiunzione.
Le domande di ricostituzione devono essere presentate dal datore di lavoro attraverso il “Portale prestazioni esodo”, e possono comportare la rideterminazione dell’importo dell’assegno di esodo e la modifica della data di scadenza della prestazione stessa. Tuttavia, la domanda deve essere supportata dal consenso del lavoratore interessato.
Ruolo del datore di lavoro e del lavoratore
La responsabilità di presentare la domanda di ricostituzione è affidata esclusivamente al datore di lavoro, che deve agire in accordo con il lavoratore. L’INPS non accetterà istanze direttamente dal dipendente, né procederà d’ufficio. In caso di aumento dell’importo dovuto, il datore di lavoro deve farsi carico degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione.
Procedure e modalità di presentazione
Le domande devono essere caricate nella procedura “WEBDOM” manualmente, previa invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura territoriale dell’INPS competente. Il datore di lavoro deve allegare una dichiarazione timbrata e firmata, che certifichi l’accettazione degli oneri. Anche il consenso del lavoratore deve essere allegato alla domanda.
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