Penale Sent. Sez. 4 Num. 26130 Anno 2020
Ricorso proposto dal titolare di un maneggio di Lecce, avverso alla sentenza di appello del Tribunale di Legge, che lo condannava a risarcire lo stalliere per lesione all’asta del pene.
Il FATTO
Una sentenza del Tribunale di Lecce assolveva il gestore di un maneggio dall’accusa di imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di non aver messo a disposizione i dispositivi di sicurezza necessari alla mansione, perché il suo stalliere, uno straniero, aveva riportato un danno all’asta del pene dal morso di un cavallo, nell’esercizio delle sue funzioni di artiere.
Per tale morso, lo stalliere aveva riportato ferite guaribili in più di 40 giorni.
La Corte di appello di Lecce, aveva riformato la sentenza di primo grado, condannando il gestore del maneggio a cinque mesi di reclusione nonché al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, con la concessione della sospensione del carcere se il titolare del maneggio avesse pagato il danno.
Il gestore del maneggio si è appellato alla Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la complessiva documentazione medica prodotta dalla persona offesa attestasse esclusivamente una lesione interna dell’asta del pene (rottura della tunica albuginea, ossia della cartilagine sottostante alla cute), senza che invece vi fosse alcuna evidenza traumatica sub specie di ferita, escoriazione, lesione cutanea o anche solo ematoma che interessasse lo scroto, i testicoli o la regione inguinale.
Affermava inoltre che, nella sentenza di assoluzione di primo grado, il Tribunale di Lecce, aveva ritenuto l’incompatibilità delle lesioni lamentate dallo stalliere con la dinamica dell’infortunio dallo stesso riferita, ma la Corte di Appello, “superando” le valutazioni e conclusioni del perito, aveva deciso diversamente, dando ragione allo stalliere.
Rimarcava che, le lesioni riportate dallo stalliere, non assumevano le caratteristiche morfologiche di un morso da cavallo.
Sosteneva che la condanna avrebbe presupposto la certezza processuale della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presupponeva la certezza dell’innocenza, bensì il dubbio ragionevole della colpevolezza.
Lamentava inoltre che, un teste dell’accusa, sentito dall’Ispettorato del Lavoro dopo l’incidente, anche lui straniero, non fosse affidabile, e non fosse stato sentito in tribunale per il contraddittorio, ma le sue dichiarazioni raccolte dal procuratore ritenute valide per l’incolpazione.
Sosteneva infine che lo stalliere non avesse con il maneggio un rapporto di lavoro subordinato e che l’entita del danno fosse troppo esosa, rispetto alle capacità redittuali dell’incolpato.
Secondo la Cassazione, la Corte di Appello che condanni l’imputato assolto in primo grado avrebbe l’obbligo di dimostrare rigorosamente la colpevolezza con motivazione c.d. rafforzata, anche imponendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Quindi la Cassazione ha accolto l’appello, sostenendo anche la prescrizione del reato ai fini penali, e disponendo un nuovo giudizio -ai soli effetti civili- da compiersi da parte del giudice civile competente per valore in grado di appello, cui gli atti sono stati trasmessi.
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