Il Tar Sicilia, Catania, nella sentenza n. 2691 del 25 luglio 2024, stabilisce che il parcheggio interrato va computato nel calcolo dei costi di costruzione, in quanto crea volumetria e incide sul carico urbanistico.
Costi di costruzione parcheggio interrato: il caso
Il caso riguarda il caso di una ditta proprietaria del terreno, che aveva presentato al Comune istanza di variante alla concessione edilizia al fine di realizzare un’autorimessa interrata e una riserva idrica. Il Comune, in seguito al versamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, aveva rilasciato la concessione in variante.
La ditta, tuttavia, presentava ricorso ritenendo errata la quantificazione degli oneri concessori e chiedendo la condanna del Comune e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Secondo la ricorrente, il Comune, ai fini della determinazione degli oneri concessori dovuti, avrebbe erroneamente computato il volume dei piani interrati, ossia l’autorimessa progettata a quota – 6,00 m. Essi invece, a suo avviso, non determinavano un maggior carico urbanistico e pertanto non avrebbero dovuto essere computati ai fini della quantificazione degli oneri.
Come si calcola la volumetria
Il Tar Catania ha ritenuto infondato il ricorso, poiché, in linea generale, il calcolo della volumetria va svolto includendo gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati, escludendo solo i volumi tecnici (quali ad esempio caldaie o vasche idriche). Questo perché nel concetto di costruzione si ricomprende ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, che incide sull’assetto del territorio ed aumenta il cd. carico urbanistico.
Nel caso in esame non può essere qualificato come volume tecnico il parcheggio interrato richiesto in variante, trattandosi di un intervento che aumenta la volumetria e incide sul carico urbanistico, per la cui realizzazione occorre il permesso di costruire e il pagamento degli oneri dovuti. Ai sensi dell’art. 3, co. 1, punto e.1), del dpr n. 380/2001, nella nozione di “interventi di nuova costruzione” è inclusa anche la costruzione di “manufatti edilizi fuori terra o interrati”. Perciò, ai fini della necessità del permesso di costruire e del pagamento degli oneri, per gli effetti edilizi e urbanistici non è dirimente che l’opera sia collocata fuori terra o sia interrata. Rileva invece il fatto che si crei una nuova volumetria in dipendenza di un intervento di trasformazione del territorio.
Il parcheggio interrato incide sul carico urbanistico?
Peraltro, il parcheggio interrato in esame, sottostante all’edificio ad uso ufficio, incide senza dubbio sul carico urbanistico. Comporta infatti un aumento del “fabbisogno di zona” in ragione di tutti i soggetti che ivi si recano al lavoro e che sono incoraggiati all’uso del mezzo proprio per la presenza del parcheggio.
Il regolamento edilizio comunale prevede che i piani interrati non abitati siano esclusi dal computo della cubatura massima edificabile, in quanto si trovano sotto il suolo e non impattano esternamente sulla densità edilizia della zona. Tuttavia non prevede affatto, come invece affermato dalla ricorrente, che i piani interrati siano urbanisticamente indifferenti. Anzi, la parte interrata adibita a parcheggio di un edificio a uso commerciale, ha un significativo impatto urbanistico, trattandosi di un parcheggio interrato con una superficie di mq. 341,42 ed un volume di mq. 1.358,66, non qualificabile neppure come mera pertinenza urbanistica.
Il Comune ha stabilito gli oneri di urbanizzazione specificando che questi siano da calcolare in ragione della misura intera del volume urbanistico, nel quale sono inclusi anche piani seminterrati ed interrati, pure se non abitabili. Ne consegue che anche la normativa locale conferma che anche i piani interrati creano volumetria, con conseguente obbligo di corrispondere gli oneri all’amministrazione. I contributi e oneri già versati dalla parte ricorrente sono quindi dovuti anche per la parte interrata dell’edificio, per cui è infondata la domanda restitutoria. Dunque il ricorso è stato respinto.
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