La mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area di sedime dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione degli impianti FER. È quanto chiarito dal TAR Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 2475 del 26 agosto 2024.
Il fatto
All’attenzione del TAR adito era il provvedimento di autorizzazione parziale alla realizzazione di un impianto agrovoltaico. In particolare, infatti, l’autorizzazione veniva rilasciata limitatamente alla porzione di impianto posto al di fuori della fascia di 500 metri dal perimetro dell’area tutelata adiacente.
All’esito del giudizio viene accolto il ricorso presentato dalla società proponente, osservando come il fatto che l’area di sedime dell’impianto non sia inclusa, in tutto o in parte, tra le aree idonee non implica automaticamente la reiezione dell’istanza presentata.
Aree idonee e aree non idonee agli impianti FER
La disciplina delle aree idonee è oggi rimessa all’art. 20, comma 8, lett. c-quater d.lgs. n. 199/2021 e non è funzionale ad una individuazione a contrario delle aree inidonee. Chiariamo subito come la disciplina delle aree idonee incide esclusivamente sui titoli necessari per la realizzazione degli impianti (che potranno essere assentiti con una procedura abilitativa semplificata).
La mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area di sedime dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER. Una simile previsione è coerente con la necessità di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente legati alle peculiarità territoriali di riferimento, così da garantirne una migliore valorizzazione, pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
Ciò chiarito, l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti FER è stata imposta dalla disposizione dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, rimettendola ad un decreto attuativo e, nelle more delle sua adozione, lo stesso articolo indicava alcuni criteri per considerare le aree come idonee e, dunque, godere di un diverso regime autorizzatorio. Ma tali criteri, come osserva la sentenza in commento, erano funzionali all’individuazione delle aree idonee e non già a separare queste ultime dalle aree non idonee in ragione di automatismi formali data dalla sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
Aree idonee impianti FER: l’intervento del DM 21 giugno 2024
Come si accennava, in attuazione dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, è stato adottato il DM 21 giugno 2024 con il quale è stata dettata la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Sulla base di tale decreto le Regioni dovranno emanare le proprie leggi con le quali individuare le aree ove è possibile realizzare nuovi impianti a fonti rinnovabili e quelle dove invece è vietato.
Per le aree idonee il decreto prevede un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni già in vigore (tra tutte, l’art. 22 d.lgs. n. 199/2021)
Il favor per le fonti di approvvigionamento green
La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale che si viene consolidando e per mezzo del quale si viene affermando la prevalenza dell’interesse pubblico alla massima diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
Chiariamo altresì come per impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili si intendono quegli impianti che consentono di produrre energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
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