L’attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC irregolare è causa automatica di esclusione dalla procedura di gara. È quanto chiarito nel parere del 12 giugno 2024, n. 424 reso dal Supporto giuridico della Provincia Autonoma di Trento.
Il quesito
Al Supporto giuridico della Provincia Autonoma di Trento veniva formulato un quesito avente ad oggetto le conseguenze per l’impresa che abbia un DURC irregolare. La richiesta, infatti, originava a seguito dell’acquisizione d’ufficio da parte della stazione appaltante del DURC di un’impresa dal quale emergevano irregolarità nel versamento dei contributi e accessori verso l’INPS.
La stazione appaltante chiedeva conferma della legittimità della causa automatica di esclusione, con contestuale segnalazione all’ANAC .
DURC irregolare: il quadro normativo di riferimento
Con il parere in commento viene acclarato, ove mai ve ne fosse bisogno, che le irregolarità nel DURC (documento unico di regolarità contributiva) costituiscono, anche nell’attuale quadro normativo di riferimento, una causa di esclusione automatica dalla procedura ad evidenza pubblica.
Ricordiamo altresì come il DURC (acronimo per il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”) sia un’attestazione della regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali (INPS), assicurativi (INAIL) e, per le imprese del settore edilizio, anche dalla Cassa Edile. La finalità principale è quella del contrasto al lavoro nero ed alle irregolarità assicurative e contributive da parte dei datori di lavoro. Tale documento è obbligatorio per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti pubblici. Per l’operatore economico che partecipa ad una gara il DURC costituisce l’unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia in positivo che in negativo
Il parere in commento viene reso alla luce della giurisprudenza ormai consolidata che, anche alla luce del codice precedente, ritiene che la mancanza di un DURC regolare è di gravità tale da comportare una presunzione legale, juris et de jure, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura ad evidenza pubblica.
Le cause di esclusione automatiche e non
Attualmente la disciplina delle cause di esclusione è contenuta nell’art. 96 d.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con gli articoli 94-95.
Per quanto di interesse, l’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, nel disciplinare le cause di esclusione automatica prevede che sia escluso “…l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. Le violazioni gravi agli obblighi in materia di imposte e tasse ed agli obblighi previdenziali sono indicate nell’allegato II.10 con il quale si riproduce integralmente il d.m. 22 settembre 2022, emanato in attuazione dell’art. 80, comma 4, del previgente codice.
Le ipotesi di esclusione automatica hanno, appunto, natura obbligatoria e sono ancorate ad un automatismo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato.
A ciò segue poi l’obbligo di comunicazione all’ANAC per le ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione che deriva direttamente dal comma 15 dell’art. 96 d.lgs. n. 36/2023.
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