Tramite la Risoluzione 2 settembre 2024, n. 45 (testo in calce) la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in ambito di adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziale in ipotesi di sequestro preventivo ex articoli 321 c.p.p. e 92 e 104 disp. att. c.p.p.
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1. La normativa fiscale del sequestro preventivo
Nell’ipotesi di sequestro preventivo disposto ex artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disposizioni di attuazione del c.p.p., era stato chiarito (risoluzione n. 70/E del 2020 e risposte nn. 276 e 496 del 2021) che sono applicabili le disposizioni del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011).
Tale principio originava dal quadro normativo allora vigente, tra cui l’allora vigente articolo 104-bis, disp. att. c.p.p.
Con le modifiche recate dalla riforma Cartabia (e successivi correttivi) si è stabilito, peraltro, che quando il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo e che con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi.
Altresì si specifica che si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice antimafia nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.
Infine, in ipotesi di sequestro disposto ex articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato codice delle leggi antimafia.
2. Obblighi dichiarativi e di versamento
Si prevede un rinvio, nel codice delle leggi antimafia, alle sole norme che, al loro interno, «recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni», quindi l’Agenzia delle Entrate si interroga sull’attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del codice delle leggi antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
È stato ritenuto tali obblighi dichiarativi e di versamento (disciplinati dall’art. 51 del codice delle leggi antimafia) rientrino tra quelli dell’amministratore giudiziario, pertanto tale disposizione risulta ancora applicabile a tutte le forme di sequestro penale.
3. La determinazione del reddito dei beni immobili
L’articolo 51 in parola concerne il ”regime fiscale e oneri economici”, quindi, per la Risoluzione in esame, ferma la generale applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR, e dall’articolo 5-ter del d.P.R. n. 322/1998:
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è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ”sospensione” limitata al ”versamento”, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;
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è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;
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ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR;
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non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
La circolare n. 31/E del 2014 aveva inoltre chiarito che «Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare», il cui versamento è stato sospeso, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
In tale evenienza, l’amministrazione giudiziario ha l’onere di comunicare agli organi competenti la revoca della misura cautelare.»
4. Obblighi dichiarativi
L’amministratore giudiziario deve assolvere gli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l’indicazione del codice fiscale del defunto inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.
Quanto al Modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione ”dati del contribuente”, va altresì barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di «dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati».
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