Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
Agevolazioni
Aste immobili
bed & breakfast
Immobili
Il vaglio di vessatorietà della clausola floor nei contratti di finanziamento con il consumatore #adessonews


La clausola floor è la protagonista della decisione in analisi (ndr, ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4137/2024 – testo in calce) e del dibattito che per anni ha coinvolto dottrina, giurisprudenza e l’ABF.

Tale è quella clausola che può essere inserita nei contratti di finanziamento stipulati con consumatori, volta a parametrare la prestazione del cliente mutuatario, fissando una soglia minima (floor) del tasso di interesse previsto dal contratto.

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve

Questa consente all’intermediario di garantirsi una remunerazione minima, e di combattere la fluttuazione dei tassi di interesse.

Dunque, ove l’andamento dei tassi sia tale da ridurre il costo del denaro, la clausola floor permette all’intermediario di evitare di dover continuare a finanziare il cliente per un corrispettivo, parametrato al tasso di interesse sul capitale finanziato, non adeguato.

Al fine di comprendere la portata di tale pronuncia, vale la pena ripercorrerne la genesi.

I punti caldi del dibattito, da leggersi nell’ottica garantistica del Codice del Consumo di cui agli artt. 33 e 34, riguardano la qualificazione della clausola floor.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

Il focus deve porsi sulla questione se tale clausola sia da intendersi come elemento essenziale del contratto, e dunque quale patto che accorre a determinare l’oggetto e/o l’adeguatezza del corrispettivo, o meno. In caso di risposta affermativa, la clausola sarebbe esclusa dal vaglio di vessatorietà imposto dal Codice del Consumo. Al contrario, a tale controllo non potrebbe sfuggire, e dovrebbe valutarsi se l’inserimento della stessa provoca uno squilibrio significativo a carico del consumatore.

Il caso che ha spinto l’ABF ad appellarsi al Collegio di Coordinamento si può stigmatizzare come segue.

Il ricorrente affermava di aver stipulato con un intermediario un mutuo fondiario da restituirsi mediante il pagamento di rate mensili. Con il medesimo contratto si obbligava a corrispondere gli interessi ad un tasso variabile. Lamentava che l’art. 5 del contratto, disponendo che il tasso d’interesse applicato non poteva “scendere al di sotto del valore dello spread applicato e pari a 2,50% (clausola floor)”, annullava qualsiasi beneficio per il mutuatario. Affermava dunque la nullità e vessatorietà della clausola floor, in quanto il mutuo corredato di tale clausola determinerebbe, a carico del consumatore, un esagerato squilibrio giuridico e normativo.

L’intermediario resistente eccepiva che le condizioni del mutuo erano consacrate nel contratto stipulato per atto pubblico. Rilevava che una clausola siffatta “non risulta contrastare con alcuna norma inderogabile e la giurisprudenza dell’ABF ha escluso la possibilità di considerarla invalida, salvo il caso in cui essa sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile e (o) assuma natura vessatoria (cfr. Collegio di Roma, 18479/20; Collegio di Bologna 17910/19)”. Sul punto, richiamava l’ordinanza n. 18275 del 25/06/2021, Cass., Sez. II, Pres. Manna, Rel. Giusti, secondo cui “le clausole contenute in contratto di mutuo stipulato tramite rogito notarile sono da considerarsi chiare e conosciute perché oggetto di trattazione tra le parti…”.

Infine, eccepiva che l’art. 1341 c.c. non trovasse applicazione nel caso di specie, in quanto l’elenco in esso contenuto deve intendersi come tassativo. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto del ricorso.

I dubbi dell’ABF ineriscono alla dicotomia tra i due orientamenti che si sono pronunciati sul punto: da un lato quello maggioritario dell’ABF, da sempre univoco nel senso di escludere la soggezione della clausola floor al vaglio di vessatorietà ex art. 34 Cod. Cons.. Dall’altro, quello della Corte d’Appello di Milano, di cui alle pronunce 6/09/2022, n. 2836; 24/03/2022; 17/02/2023, n. 558; 19/09/2023, n. 2691, isolato rispetto al pensiero della giurisprudenza di merito, che si pone in netta contrapposizione al pensiero dell’ABF, deponendo per la vessatorietà e conseguente nullità della clausola de qua.

Per tale divergenza, al fine di evitare il sorgere di contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali dell’ABF, il Collegio ha valutato un “ripensamento” del proprio orientamento.

Vediamo infatti che i risultati cui si giunge seguendo l’uno o l’altro orientamento sono diametralmente opposti e meritano una riflessione.

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve

L’orientamento seguito dalla Corte meneghina vede la clausola floor come accessoria al contratto di mutuo, sulla base del fatto – questo pacifico – che tale schema negoziale, in generale, ben può esistere senza la presenza della stessa. Così ragionando, la Corte esclude che questa previsione incida sulla determinazione dell’oggetto e/o della portata della prestazione del mutuatario.

Il ragionamento della Corte prende le mosse dal disposto dell’art. 34, II comma, Cod. Cons., che esclude dal controllo di vessatorietà le clausole relative alla determinazione dell’oggetto del contratto. Esclusione che va letta in senso restrittivo, come vuole la CGUE (cfr. sentenza Corte di Giustizia 30/04/2014 Kasler C-26/13), e che dunque non si applica alle clausole accessorie di un contratto.

Vediamo che, seguendo questo pensiero, il risultato è che la clausola floor non può sottrarsi al vaglio di vessatorietà. L’epilogo di tale controllo è che la clausola, ove non compensata da un c.d. “correttivo”, come una clausola cap o una riduzione dello spread, determina di per sé uno squilibrio ai danni del consumatore, relativo ai diritti e obblighi di cui al contratto, che dunque ne rivelerebbe la vessatorietà.

Di altro ed opposto avviso è l’orientamento granitico dell’ABF, immutato anche a seguito delle pronunce della Corte d’Appello di Milano, il quale esclude tout court la vessatorietà della clausola floor inserita nei mutui a tasso variabile.

Ciò sulla base di due ragionamenti: a) tale clausola non rientra nell’elenco tassativo di cui all’art. 1341 c.c., e perciò non potrebbe essere qualificata vessatoria in guisa alla normativa codicistica; b) la clausola floor è inerente alla determinazione dell’oggetto principale del contratto, e deve perciò annoverarsi tra le clausole essenziali (ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 4239 del 3/05/2023). Seguendo tale orientamento, la clausola floor, se formulata in maniera chiara e comprensibile, non comporta mai quel “significativo squilibrio” ai danni del consumatore tale da renderla vessatoria (ABF, Collegio di Napoli, n. 7355 del 16/09/2015), e quindi beneficia dell’esenzione dal vaglio di vessatorietà. Ciò, anche se “a compensazione” non viene previsto alcun correttivo (ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 4239 del 23/05/2023).

Ampliando lo scenario in cui si è insinuata la decisione in analisi, vediamo che anche la giurisprudenza di merito si pone in contrasto con il pensiero della Corte d’Appello di Milano. Infatti, le nostre Corti riconducono la clausola floor nel novero delle clausole essenziali di un contratto di mutuo ed escludono, di conseguenza, la sua assoggettabilità al controllo di vessatorietà, salvo che sia formulata in modo non chiaro e comprensibile.

Sul punto, anche la dottrina è divisa in due: l’orientamento maggioritario vede la clausola floor rientrare appieno nell’esclusione di cui all’art. 34, II comma, Cod. Cons., in quanto elemento essenziale del contratto. Minoritario l’indirizzo che ritiene che la clausola de quo “…non dovrebbe essere annoverata tra le clausole essenziali, non avrebbe funzione remunerativa, né tantomeno atterrebbe all’entità del prezzo”.

Delineato lo scenario in cui si colloca, ecco il principio tramite cui, chiamato a decidere, il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha messo un punto ai dubbi dell’ABF: “la clausola floor attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile”.

L’epilogo del Collegio deriva da quella che è da sempre stata la posizione dell’ABF, tenendo sempre a mente il contesto garantistico di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.

A parer di chi scrive, il dato interessante è che il Collegio, pur conscio che la clausola floor non rientri nei c.d. “essentialia negotii”, essendo pacifico che un mutuo possa esistere pur senza che questa sia prevista, statuisce che, laddove tale clausola venga inserita all’interno di un mutuo, è innegabile che vada a determinare la portata della prestazione di una delle parti. In particolare, contribuisce a circoscrivere la misura minima di un elemento essenziale del contratto, il tasso di interesse.

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve

Altro profilo interessante della decisione è il richiamo alla giurisprudenza italiana, a pronunce che, sulla scorta dei principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 15237/2017, statuiscono, con riferimento ai contratti stipulati per atto pubblico, come è quello in analisi, che l’utilizzo della forma solenne dell’atto pubblico valga di per sé ad escludere l’applicabilità della disciplina ex artt. 1341 e 1342 c.c..

La motivazione, a parere di chi scrive, deve ricercarsi nel fatto che la forma dell’atto pubblico, e l’intervento di un pubblico ufficiale, assicurano la piena conoscenza da parte del “contraente debole” di tutte le condizioni e clausole contrattuali, ivi compresa, dunque, la clausola floor. È innegabile, difatti, che tutte le clausole previste debbano essere oggetto di trattativa tra le parti e che, dunque, anche il contraente “più debole” ne debba accettare integralmente il contenuto.

Vi è poi anche da dire che una clausola di tale portata si pone come meramente eventuale, dipendente da oscillazioni del mercato, e non certo da un’imposizione o un’iniziativa arbitraria del mutuante. Tutto ciò va ad escludere, a priori, qualsivoglia profilo di vessatorietà.

V’è di più: il Collegio evidenzia che alcune pronunce vedono nella previsione della clausola floor addirittura una convenienza per il contraente debole. Ciò, nel senso che prevedere di un tasso soglia minimo consente al mutuatario di giovarsi di uno spread più basso rispetto ad altre soluzioni negoziali prive di clausole floor.

Alla luce di quanto detto, si possono ricavare alcuni spunti attuali dalla decisione analizzata.

Pare condivisibile attribuire alla clausola floor la qualificazione di clausola accessoria, ben potendo sopravvivere il contratto di mutuo anche senza. Contestualmente, chi scrive concorda con il pensiero del Collegio che, laddove questa sia prevista in un contratto di mutuo, risulta difficile ritenere che non inerisca all’oggetto del contratto (ovvero al corrispettivo), anche interpretando in maniera restrittiva l’accezione “oggetto del contratto” di cui all’art. 34, II c., Cod. Cons..

Infatti, in un contesto in cui viene garantita una tutela sempre più forte alle “parti deboli” di un contratto, pare riduttivo limitare l’accezione di clausole essenziali solamente a quelle senza la cui previsione non potrebbe esistere un contratto di mutuo.

A sostegno di quanto appena affermato, la menzionata sentenza della CGUE 30/04/2014 Kasler C-26/13, che precisa che per “clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto» ai sensi di tale disposizione devono intendersi (…) quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano”, ed anche che “spetta al giudice del rinvio valutare, dati la natura, l’economia generale e le stipulazioni del contratto di mutuo, nonché il suo contesto giuridico e fattuale, se la clausola che determina il tasso di cambio delle rate mensili costituisca un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell’importo messo a disposizione dal creditore”.

Da ciò ne viene che possono qualificarsi come essenziali anche le clausole che esulano dalla disciplina legale del contratto stesso, come quelle frutto di una trattativa tra le parti, le quali, inserendole in contratto le ritengono, appunto, imprescindibili.

A parer di chi scrive, anche l’assetto contrattuale e la qualificazione delle clausole ivi inserite, deve essere fatta caso per caso, valutando il contesto socio-economico in cui tale negozio va ad inserirsi. Ciò, non può che assicurare una maggior tutela non solo al contraente debole, ma anche all’intero assetto negoziale, che si pone quale risultato di un incontro della volontà delle parti.

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve

Il rischio, infatti, potrebbe ravvisarsi in un’esagerata ingerenza del Giudice nella determinazione di quelli che sono realmente gli elementi essenziali del contratto: oggetto e/o corrispettivo, in totale contrasto ad uno dei principi cardine del nostro ordinamento, garantito anche a livello costituzionale: la libertà negoziale delle parti.

>> Leggi anche:

One LEGALE | Experta Contratti Ti guida nella redazione del contratto e nella valutazione delle clausole e degli impatti attraverso: guide pratiche civili e fiscali, clausole, codice commentato, quesiti, riviste, formule e news a cura dei migliori esperti.




Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link 

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Informativa sui diritti di autore

Questa è una parte dell’articolo originale

Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere

come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70

Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui