Solo il datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore, può presentare domanda di ricostituzione degli assegni di esodo per la sopravvenienza di ulteriori contributi e/o redditi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La ricostituzione, in particolare, non può avvenire d’ufficio né su istanza del lavoratore interessato.

A differenza di una normale prestazione pensionistica, infatti, l’assegno di esodo è finanziato dal datore di lavoro ed è necessario il suo consenso al farsi carico degli oneri aggiuntivi per il pagamento della prestazione. I chiarimenti riguardano l’isopensione e l’indennità mensile nell’ambito del contratto di espansione, prestazioni di accompagnamento alla pensione a favore dei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro un determinato lasso di tempo dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Si tratta di strumenti finalizzati all’esodo anticipato della forza lavoro più anziana i cui oneri vengono interamente sopportati dal datore di lavoro.

Il valore della prestazione di accompagnamento alla pensione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima. Può accadere, tuttavia, che il datore di lavoro eroghi degli ulteriori compensi (es. premi di risultato), riferiti al periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro, successivamente alla cessazione dello stesso. In tal caso l’Inps spiega che il lavoratore può chiedere la ricostituzione dell’assegno di esodo (cioè la revisione). Idem se nell’estratto conto risulti della contribuzione accreditata d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro (servizio militare ecc…) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

L’Istituto precisa che la domanda di ricostituzione dell’assegno di esodo volta ad includere ulteriori periodi e/o retribuzioni non valutati al momento della liquidazione è sempre possibile ma deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in accordo con il lavoratore stesso. I nuovi elementi, infatti, possono determinare un aumento della misura della prestazione di esodo e/o un anticipo della cessazione della prestazione; pertanto è necessario l’assenso del datore. Tra l’altro, se la nuova contribuzione determinasse una scadenza anticipata dell’assegno di esodo l’Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata.

Il datore di lavoro dovrà presentare apposita richiesta tramite PEC alla struttura Inps territorialmente competente allegando una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 10/2024

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