Effettua una nuova ricerca
More results...
diLuigi Ferrarella
Nessuna «grave inescusabile negligenza» nei domiciliari all’imprenditore russo Artem Uss, evaso dopo 4 mesi. E il pg di Cassazione: neanche il ministro chiese di ripristinare il carcere
Il contenuto di una motivata decisione giudiziaria, giusta o sbagliata che a posteriori il governo la ritenga, non può dare luogo a responsabilità disciplinare dei giudici che l’hanno adottata, come invece per la prima volta il ministro Carlo Nordio aveva chiesto quando aveva fatto mettere sotto processo disciplinare i tre giudici della Corte d’Appello milanese Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino, assolti venerdì mattina dal Consiglio Superiore della Magistratura. Erano stati incriminati da Nordio non per un’intervista o per un asserito affronto istituzionale, come nei già rari casi di venti o trent’anni fa, all’epoca dei più accesi scontri tra i governi Berlusconi e i magistrati dei suoi processi, ma per la loro asserita «grave e inescusabile negligenza» nell’ordinanza che il 25 novembre 2022 concesse gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, poi evaso dopo 4 mesi grazie a un commando russo-serbo-bosniaco-sloveno sui quali sinora l’inchiesta del pm milanese Giovanni Tarzia con i carabinieri ha prodotto sei misure cautelari e già tre patteggiamenti.
La spy-story dell’uomo d’affari russo
Uss è il figlio del governatore di una regione siberiana caro a Putin, che dall’arresto provvisorio a Malpensa il 17 ottobre 2022 era in carcere in attesa di decisione sulla sua estradizione chiesta dagli Stati Uniti per esportazione illegale di tecnologie militari e contrabbando di petrolio in Venezuela, e che il 22 marzo 2023, all’indomani del primo e non operativo via libera di altri tre giudici della Corte d’Appello all’estradizione solo per il contrabbando di petrolio e non per il traffico di componenti d’armi, era poi evaso dai domiciliari, semplicemente portandosi via la cavigliera. Il ministro contestava all’intero collegio giudicante (altra prima volta) di aver deciso i domiciliari «senza prendere in considerazione» alcune circostanze che, indicate nel parere del 21 novembre 2022 della procuratrice generale milanese Francesca Nanni e del suo pg Giulio Benedetti contrari ai domiciliari, facevano «emergere l’elevato e concreto pericolo di fuga», e che dunque, «se opportunamente ponderate, avrebbero potuto portare a una diversa decisione».
La motivazione dei provvedimenti
Già solo la lettura dell’ordinanza di concessione dei domiciliari con braccialetto, tuttavia, consentiva di constatare come i tre giudici non avessero ignorato gli elementi che dagli atti americani potevano far propendere per la custodia in carcere, ma li avessero soppesati e bilanciati con altre circostanze prodotte dalla difesa, nella motivazione concludendo che il pericolo di fuga di Uss continuasse a essere concreto, ma anche che potesse essere contenuto aggiungendo agli arresti domiciliari la (ritenuta) sicurezza del braccialetto elettronico. Non a caso, che il ministro sembrasse utilizzare «in via strumentale una contestazione disciplinare per tentare di condizionare l’esercizio della giurisdizione», finendo così per «rendere i cittadini più esposti ed indifesi», nei giorni seguenti non lo avevano paventato soltanto l’Associazione nazionale magistrati o i tanti professori di diritto intervenuti a un affollato incontro in tribunale, ma anche e soprattutto gli avvocati milanesi della Camera Penale, preoccupati più in generale che nella testa dei giudici, incolpati dall’autodichiarato garantista Nordio, in futuro cominciasse a insinuarsi il tossico retropensiero di ciò che rischierebbero tutte le volte che la decisione sull’imputato di turno non dovesse garbare al governo.
La promessa contraddetta
All’epoca Nordio aveva respinto queste critiche da un lato rivendicando le proprie prerogative istituzionali, e dall’altro assicurando solennemente che si sarebbe comunque attenuto alle decisioni che l’istruttoria della Procura generale di Cassazione avesse maturato. Impegno che tuttavia aveva contraddetto quando quattro mesi fa, di nuovo esercitando una facoltà di legge raramente utilizzata, aveva disposto ugualmente il rinvio a giudizio disciplinare dei tre giudici davanti al Csm benché alla fine dell’istruttoria il pg di Cassazione, Luigi Salvato, avesse invece proposto l’archiviazione. Proposta basata sulla conclusione che l’ordinanza dei tre giudici fosse stata «sintetica», ex post magari anche «criticabile» perché «non compiutamente ragionevolmente attenta al complessivo contesto» e «non implausibilmente viziata» nell’apparato motivazionale, ma «resa nel perimetro» di legge e «sufficiente ad escludere» nei giudici quell’«errore macroscopico» o quella «grave inescusabile negligenza» che, uniche, possono essere fonti di responsabilità disciplinare in una decisione: tanto più che, nei 4 mesi tra la concessione dei domiciliari e l’evasione di Uss, il ripristino cautelare del carcere non era mai stato chiesto da alcuno dei soggetti legittimati e cioè né dalla Procura generale milanese né dallo stesso Guardasigilli, constatava il Pg di Cassazione con osservazione che collideva con la tesi di Nordio in Parlamento sulla mancanza di questo potere in capo al ministero.
L’accusa chiede l’assoluzione
A chiedere oggi l’assoluzione – disposta dalla sezione disciplinare del Csm guidata dal presidente Fabio Pinelli – sono stati non solo i difensori Giuseppe Ondei (presidente della Corte d’appello di Milano), Claudio Castelli (ex presidente della Corte d’appello di Brescia) e Domenico Airoma (procuratore di Avellino), ma anche, e di nuovo, la Procura generale della Cassazione con il sostituto Mariella de Masellis: «Contrariamente a quanto si assume nella seconda relazione dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia, non sussistono i presupposti» di un comportamento connotato da «grave e inescusabile negligenza. Le autorità competenti non hanno valutato l’ordinanza della Corte di Appello di Milano come inadeguata. Non ci fu un ricorso per Cassazione. E lo stesso ministero della Giustizia non ritenne di richiedere la custodia cautelare in carcere».
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali