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Il quesito
L’istanza presenta una questione riguardante l’applicabilità dell’art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, in merito al rimborso dell’IRAP a seguito di una sentenza che ha determinato la restituzione di somme percepite indebitamente da un ex dipendente dirigenziale.
La sentenza ha stabilito che le somme debbano essere restituite al netto delle imposte e dei contributi previdenziali. Il contribuente è incerto sulle modalità operative per recuperare l’IRAP versata su tali emolumenti, poiché la restituzione avviene ratealmente tramite pignoramento.
Il parere delle Entrate
Il contribuente, richiamando la circolare n. 8/E del 2021, ritiene che il recupero dell’IRAP sia possibile integralmente a partire dall’inizio della restituzione da parte del debitore. L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, precisa che le indicazioni della circolare n. 8/E del 2021 non si applicano al caso in questione, poiché riguardano la ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni soggette a ritenute alla fonte. L’Agenzia rimanda alle norme generali di rimborso dei tributi, come l’art. 38 DPR 602/73, che prevede un termine decadenziale di quarantotto mesi per presentare istanza di rimborso in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell’obbligo di versamento.
Per quanto concerne l’IRAP, l’art. 50 D.Lgs. 446/97, stabilisce che per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro quattro anni dalla data del versamento, qualora sussistano i presupposti di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell’obbligo di versamento.
Nell’istanza specifica, il versamento dell’IRAP era in origine dovuto, ma il presupposto per la parziale restituzione è sorto in data posteriore con la sentenza della Corte d’Appello. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento al “rimborso anomalo” previsto dall’art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, che consente di presentare la domanda di restituzione entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Il contribuente ha quindi due anni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva per presentare la richiesta di rimborso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che valuterà i presupposti e l’ammontare del rimborso.
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