E’ oggi, 23 settembre, l’ultimo giorno utile per il pagamento della quinta rata della rottamazione quater, lo ricorda l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
La scadenza, originariamente prevista il 31 luglio, è stata posticipata al 15 settembre, ma saranno considerati tempestivi i pagamenti entro il 23 considerando i giorni di tolleranza previsti per legge.
Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che i contribuenti in regola con le rate precedenti devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla Comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza del 31 luglio 2024.
I CANALI DI PAGAMENTO. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
SERVIZI ONLINE. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.
COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA. La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette ‘maggiorazioni’), nonché quelle dovute a titolo di aggio. I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni.
Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento.
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