Con l’ordinanza n. 23164 del 27.08.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “… l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale”.
Il fatto affrontato
L’infermiera ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto a percepire, anche per il giorno non lavorato successivo a quello in cui era stata utilizzata nel turno notturno (dalle ore 20,00 alle ore 08,00), la maggiorazione prevista per i lavoratori turnisti.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dovuta la richiesta maggiorazione anche per la giornata di riposo compensativo nel c.d. “smonto”.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’indennità prevista in favore dei lavoratori turnisti viene corrisposta solo nei giorni di effettiva presenza, mentre non viene erogata nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Per la sentenza, l’unica eccezione a tale regola generale è rappresentata dall’ipotesi in cui l’assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il compenso in questione è strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e, dunque, non può non essere riconosciuto nei giorni in cui l’assenza è causalmente collegata all’organizzazione del lavoro in turni ed è funzionale al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla ASL datrice, ritenendo dovute le somme richieste dall’infermiere.
A cura di WST
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