Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 settembre, dà finalmente il via all’Imu semplice. Il provvedimento, che segue e integra il decreto del 7 settembre 2023 sostituendo l’allegato A, ha modificato le regole per determinare le aliquote dell’imposta municipale propria nata nel 2012. Una semplificazione da tempo attesa e che diventerà operativa dal 2025.
Il decreto del Mef del 6 settembre 2024 ha stabilito le nuove regole che i Comuni devono seguire per diversificare le aliquote Imu. In particolare, con il decreto è stato approvato il nuovo allegato A con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria, in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote.
Imu, quando parte l’imposta semplificata
L’articolo 2 del decreto del 6 settembre 2024 precisa che “l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.
Questo significa che dal 1° gennaio 2025 le diverse amministrazioni comunali dovranno utilizzare l’apposita piattaforma informatica per elaborare e trasmettere il prospetto con la delibera di approvazione delle varie aliquote Imu al Dipartimento delle Finanze del Mef.
Imu semplificata, le novità del decreto del Mef
Il nuovo allegato A del decreto del Mef del 6 settembre 2024 modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.
Ma quali sono le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote Imu che sono state individuate attraverso il nuovo decreto? Le principali sono:
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
- Fabbricati rurali ad uso strumentale
- Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
- Terreni agricoli
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)
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