La data di pagamento
Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, eccetto nel caso di gennaio, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare.
Per ottobre 2024, il pagamento avverrà con valuta 1° ottobre.
Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti; se l’importo spettante al beneficiario supera tale limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento.
La comunicazione può essere effettuata attraverso il sito dell’Istituto utilizzando lo strumento “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.
Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024
Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso dell’anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo), sulla base dell’ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Istituto ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.
Se i ratei di pensione di gennaio e febbraio 2024 risultano insufficienti per il recupero totale, le trattenute proseguono sui ratei mensili successivi, fino all’estinzione del debito d’imposta.
Nel caso dei pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di ottobre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
Le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024.
Non subiscono trattenute fiscali:
- le prestazioni di invalidità civile;
- le pensioni o gli assegni sociali;
- le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2024
Anche a ottobre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che hanno scelto l’INPS come sostituto di imposta e i cui flussi sono pervenuti all’Istituto dall’Agenzia delle Entrate, secondo le previste.
Sul rateo di pensione di ottobre si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro novembre e che, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno 2024, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione ed i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nella app INPS mobile.
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