L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), al fine di operare una generale rivisitazione al ribasso delle sanzioni amministrative già previste.
Nello specifico, la citata novella ha modificato l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, nei seguenti termini:
- lettera b-bis), ove è prevista la riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
- lettera b-ter), ove è prevista la riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- lettera b-quater), ove è prevista la riduzione a 1/5 del minimo,
- se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione ai sensi dell’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000;
- lettera c), ove è prevista la riduzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Inoltre, il suddetto D.Lgs. 87/2024 ha introdotto le nuove ipotesi che seguono:
- lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con processo verbale, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- comma 2-bis, ove è previsto che, se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
- comma 2-ter, ove è previsto che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, appare evidente come il campo applicativo dell’istituto in esame risulti ampliato. Il ravvedimento operoso, in passato, trovava applicazione solo in via preventiva rispetto alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria. Ora, invece, è ammesso anche in un momento successivo alla comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000.
La citata novella ha poi confermato l’applicabilità del cumulo giuridico, anche all’interno del ravvedimento operoso, mediante la previsione contenuta nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Tale disposizione fa riferimento al momento di commissione della prima violazione, per cui potrebbe avere un impatto maggiore nel caso di violazioni afferenti all’Iva.
Infine, sotto il profilo dell’efficacia temporale, è importante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 87/2024, le modifiche indicate troveranno applicazione esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalL’1.9.2024. Conseguentemente, alcuna modifica è entrata in vigore per le violazioni pregresse non ancora contestate o non definitivamente accertate, alle quali si applica la disciplina previgente.
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