Sulla G.U. del 24 agosto è stato pubblicato il decreto 5 luglio 2024 (testo in calce) del Ministero della Giustizia, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulle misure e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all’avvocato e all’interprete nei casi previsti dalla legge n. 14/2024, che ha ratificato il Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.
1. La legge 21 febbraio 2024, n. 14
Ha statuito che l’avvocato del migrante (di cui all’art. 1, paragrafo 1 lettera d) del Protocollo ratificato tramite la stessa L. n. 14) ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non è possibile la partecipazione all’udienza dall’aula in cui si trova il giudice e il rinvio dell’udienza risulta incompatibile col rispetto dei termini del procedimento, si reca, per lo svolgimento dell’incarico nelle aree individuate dall’art. 1, paragrafo 1, lettera c) del protocollo, e in tal caso gli sono liquidate, così come all’interprete, le spese di viaggio e di soggiorno.
Si prevede che la misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno liquidabili all’interprete e all’avvocato, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Pertanto, il decreto del 5 luglio stabilisce la misura e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che spettano all’avvocato e all’interprete nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 5, della legge n. 14/2024.
2. Spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili
Sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e per fare ritorno in Italia.
Sono rimborsabili a titolo di spese di soggiorno gli esborsi documentati per l’alloggio e per il vitto fruiti durante la trasferta.
3. Spese di trasferta rimborsabili
Sono rimborsabili a titolo di spese di trasferta solo le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell’udienza nei casi di cui all’art. 4, comma 5, della legge di ratifica.
Tali spese sono liquidate, in conformità all’art. 5, nella misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.
4. Istanza di liquidazione
Per il rimborso delle spese, l’avvocato e l’interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l’udienza (prevista dall’art. 4, comma 5, della legge di ratifica).
L’avvocato, al di fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 14, comma 4, quarto periodo, del TU Immigrazione, documenta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con relazione al procedimento per il quale si è svolta l’udienza di cui all’art. 4, comma 5, della legge di ratifica.
L’istanza di liquidazione deve indicare distintamente le spese di viaggio e di soggiorno e deve essere corredata della documentazione che comprova gli esborsi sostenuti per dette spese.
5. Rinvio al T.U. spese giustizia
Per quanto non diversamente disposto dalla legge di ratifica n. 14 si applica il TU spese di giustizia.
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