L’assicurazione obbligatoria dei rischi catastrofali per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 contro le calamità naturali, è l’oggetto di uno schema di decreto interministeriale che disciplina:
- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, cioè alluvione, inondazione ed esondazione; sisma; frana;
- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità. Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
- i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, da aggiornare almeno con cadenza annuale; le imprese assicurative che superano il limite di tolleranza al rischio cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale;
- l’aggiornamento dei valori;
- le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.
Assicurazione contro calamità naturali: la copertura
L’assicurazione riguarda i beni indicati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti lettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi i fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato, con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto;
- attrezzature industriali e commerciali: le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
Che cosa non è incluso nella polizza
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni non conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.
Inoltre, la polizza assicurativa non copre:
- i danni conseguenza diretta o indiretta dell’azione dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le polizze assicurative potranno prevedere l’applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate): limite di indennizzo pari alla somma Assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma Assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate): limite di indennizzo pari al 70% della Somma Assicurata dell’ubicazione danneggiata.
Assicurazione contro calamità naturali: Schema di Convenzione e adeguamento
Parte integrante del decreto (Allegato A) è lo Schema di Convenzione alla quale possono aderire le imprese di assicurazione, anche in forma consortile. Il rilascio della copertura è subordinato all’adesione alla convenzione.
L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorrerà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
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